Raccolta
In attuazione della Legge regionale 6/1996 la raccolta potrà essere effettuata, nei boschi e nei terreni non coltivati esenti da divieti, da chiunque ne abbia titolo o ne abbia ottenuto l’autorizzazione.
L’autorizzazione alla raccolta viene disposta dalla Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno con il rilascio di appositi tesserini per la raccolta conformi ai modelli assunti dalla Regione. Gli aventi titolo in base alla legge potranno essere muniti di tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Comunità Montana. I tesserini sono validi nel territorio della Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno. Questi non potranno essere rilasciati a minori di anni quattordici; essi potranno però raccogliere funghi solo se accompagnati da una persona munita di autorizzazione.
Le “aree da riservare alla raccolta a fini economici” (artt. 9 e 11) sono individuate nella cartografia qui sotto, con colori rosso, verde, blu, marrone, grigio, arancione, giallo, lilla, verde chiaro, rigato azzurro e bianco, rosa.
Le “aree ove è consentita la raccolta a tutte le persone autorizzate” (art. 9, comma 1, lett. b) corrispondono alla restante parte del territorio della Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno, bianche in cartografia. In esse è consentita ai residenti la raccolta in deroga ai limiti quantitativi di legge e comunque non oltre i 5 Kg al giorno per persona (sia per i residenti che per i non residenti il quantitativo massimo giornaliero delle specie Ovulo buono e Prugnolo non può superare 1 kg).
Per maggiori dettagli: CONSORZIO DEL FUNGO DI BORGOTARO